Il danno e il risarcimento nel diritto civile

Accade sovente che a seguito di un fatto considerato come produttivo di danno segua una sentenza in cui un giudice condanni una parte al risarcimento.

Anche se si tratta di una classificazione non esaustiva, nel codice civile esistono tre tipologie di danno:

1) il danno contrattuale (art. 1218 c.c.);

2) il danno da fatto illecito (art. 2043 c.c.);

3) il danno da responsabilità oggettiva.

In altri termini, il legislatore del 1942 ha voluto ricomprendere nella nozione civilistica di danno tutte le possibili ipotesi per giustificarne un possibile risarcimento, se sufficientemente provato.

Ora, a seconda che si tratti di danno da contratto o da fatto illecito, cambia l’onere della prova ed il calcolo della prescrizione per l’azione di risarcimento, nel senso che, salvi alcune ipotesi, nella responsabilità contrattuale l’azione per il risarcimento del danno si prescrive in 10 anni, mentre nella responsabilità da fatto illecito l’azione per il risarcimento del danno si prescrive in 5 anni, oltre al fatto che vige la regola della “inversione dell’onere della prova”, poichè la prova del danno grava sul danneggiante, nel caso di responsabilità contrattuale, e, nel caso di responsabilità da fatto illecito, sul danneggiato.

Sostanzialmente, il danno contrattuale protegge i contratti regolati dal codice civile e dalle leggi speciali, obbligando la parte danneggiante al risarcimento patrimoniale.

Il danno da fatto illecito è stato previsto, invece, per tutte le fattispecie in cui non si manifestino danni contrattuali: la regola è quella dell’art. 2043 c.c. che si riporta per intero: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui – o colei – ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

A parte, si pone la responsabilità oggettiva: in questo caso, per il solo fatto di versare in uno stato di responsabilità – si pensi ai nonni nei confronti dei nipoti minori, ai proprietari di animali, a chi svolge attività considerate pericolose quali, ad es., gli spettacoli pirotecinci, ecc.. -, si può essere ritenuti responsabili di un danno.

Infine, ricordiamo che nel corso degli anni sono stati individuati, soprattutto dalla dottrina e dalla giurisprudenza il danno patrimoniale, il danno biologico – con conseguenti tabelle relative ai risarcimenti per invalidità -, e il danno non patrimoniale, fattispecie, questa, estesa alla lesione di un interesse protetto dalla Costituzione (vedi, ad es. art. 2 Cost.) e non solo più relegata al “danno come conseguenza di un reato”.

Nicola Enrichens