Cenni in punto responsabilità medica

Al di là di ciò che è accaduto con la pandemia da Covid (Co-Sars-Cov2), accade sovente che una persona debba confrontarsi con un medico e/o con un ospedale per risolvere, per quanto possibile, problemi di salute. Il rapporto medico/paziente/ospedale, per lo meno per quanto riguarda l’apparato pubblico, è oggi regolato da molte leggi – civili, penali, amministrative e tributarie – allo scopo di rendere il più possibile efficace e produttivo tale rapporto.

Cenni in diritto civile

La legge 8 marzo 2017, n. 24, precisa che tra il paziente e il medico sorge oggi un rapporto che si può definire come “extra – contrattuale”, mentre tra il paziente e l’ospedale sorge un rapporto di tipo “contrattuale”. Tale specificazione non è di poco conto, e, nella pratica, sta a significare che per una causa medico/paziente il termine di prescrizione per l’azione del risarcimento del danno è di 5 anni, con ulteriore onere di provare il danno da parte del paziente, mentre per una causa paziente/struttura sanitaria il termine di prescrizione per l’azione del risarcimento è di 10 anni, con l’onere di provare l’adempimento contrattuale da parte dell’ospedale.

Cenni in diritto penale

Pur brevemente, si può dire che nel diritto penale è stato depenalizzato il danno per colpa lieve da parte del medico: inoltre, da circa 10 anni, il legislatore italiano e le sentenze della Corte di Cassazione hanno incominciato a prendere in considerazione anche le linee guida e le raccomandazioni elaborate periodicamente dalla comunità tecnico scientifica. Tendenzialmente, il medico deve rispettare il contenuto delle linee guida e delle raccomandazioni, ma, in alcuni casi, data la natura non vincolante delle suddette disposizioni, può discostarsene senza incorrere in responsabilità penale, alla luce di un intervento comunque andato a buon fine.

Il consenso informato

Il consenso informato è atto fondamentale nel rapporto medico/paziente, soprattutto perché tutela i diritti del paziente medesimo. In particolare, mediante la sottoscrizione (con atto scritto o con videoregistrazione) del modulo di consenso informato, il paziente accetta per così dire le condizioni di cura, terapia operazione, ecc….

Il fatto che il consenso debba essere informato assume però rilevanza centrale, alla luce di quanto precisato da alcune convenzioni internazionali, dal diritto comunitario e dalla legge italiana n° 219, 22 dicembre 2017 (art. 1), nel senso che il medico hai il dovere di informare in modo espresso e inequivocabile il paziente circa i possibili esiti dell’operazione e, addirittura, può in correre in responsabilità se l’intervento o la cura è andata a buon fine senza aver adeguatamente informato il paziente. Il consenso informato è, dunque, un modulo che rappresenta l’incontro di due volontà: la volontà del paziente ad essere adeguatamente informato e, quindi, curato bene, e la volontà del medico di rendere noto al paziente il percorso terapeutico. Rimangono aperte questioni sul consenso rilasciato dalla persona incapace di intendere e di volere, dall’inabilitato o dal minore: in tali casi pare propendere la tesi della nullità del consenso, salvo il fatto che esso può essere reso da un rappresentante legale in loro vece (si pensi al tutore, al genitore o all’amministratore di sostegno).

Nicola Enrichens