Le servitù prediali (cenni)

13/07/2022 – Nicola Enrichens

In questo incontro tratteremo, in via generica, la fattispecie delle servitù. La servitù è un diritto reale, di cui agli artt. 1027 e successivi del Codice Civile: come già precisato nei precedenti incontri, il diritto reale segue la cosa, nel senso che in caso di vendita/locazione/comodato di un bene immobile il contratto sarà sempre gravato dal diritto di servitù, a meno che il titolare del diritto non decida di rinunciarvi (ipotesi assai rara).

Che cos’è la servitù? La servitù consiste in un peso sopra un fondo (dal latino -praedium), per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Il Codice Civile considera varie tipologie di servitù: 1) Servitù coattive (istituite con sentenza del Tribunale); 2) servitù di acquedotto e di scarico (coattivo); 3) Servitù di appoggio e infissione di chiusa (con pagamento di un’indennità); 4) Somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo; 5) Servitù di passaggio; 6) Elettrodotto coattivo e passaggio di linee teleferiche; 7) Servitù volontarie (possono essere costituite per contratto o per testamento).

Dato questo elenco si segnala che, sostanzialmente, la servitù più comune è quella che considera il diritto di passaggio altrui. In altre parole, se taluno è proprietario di un bene immobile, ma per l’accesso ad una via civica è essenziale servirsi di un tratto di strada di proprietà del medesimo, costui dovrà per così dire sopportare il passaggio del proprietario di altra abitazione che su tale via ha unico “accesso” alla strada.

Significativa, soprattutto in campagna, è la servitù di appoggio ed infissione di chiusa: è una servitù datata, ma è ancora utile per alcune piccole e medie industrie che utilizzano acque fluviali per mantenere l’approvvigionamento di acqua – il riferimento, ad esempio, è ad alcune industrie farmaceutiche, cartiere, cave – presenti, ad esempio, nel basso cuneese. Ad esempio, nella città di Garessio (CN) – ora solo più comune in ragione della popolazione inferiore ai 3.000 ab. – vi erano molte servitù di chiusa, che garantivano ai lavoratori dell’industria Aventis/Lepetit, già Ledoga, un equilibrato uso della risorsa acqua a fini industriali, mediante un significativo rispetto della normativa ambientale.

Non altrettanto si può dire per quanto avvenne all’Acna di Cengio (SV) negli anni ‘80-’90, a causa dell’alto inquinamento che portò anche a vicende giudiziarie di lungo corso. Probabilmente, la servitù di chiusa è ancora significativamente vigente nelle risaie del novarese e del vercellese. Altra ipotesi è quella delle servitù coattive, nel senso che a seguito di un procedimento contenzioso il giudice può costituire in capo al richiedente un diritto di servitù, nel caso in cui si manifesti, ad esempio, una delle suesposte ipotesi elencate, fermo restando che le servitù che possono essere costituite anche per testamento.

Detto questo, l’elencazione delle servitù predisposta da Codice civile è tassativa, poichè non si possono costituire differenti servitù se non quelle espressamente previste dalla legge. Ad ogni modo, la servitù oggi più rilevante rimane quella di passaggio, tipica nei condomini torinesi che, al piano terreno, dispongono di cortili sui quali grava, appunto, la servitù di passaggio per coloro che praticano ad esempio attività commerciali di vendita, distribuzione e smercio di prodotti (si pensi a bar, supermercati, negozi, magazzini di deposito, ecc….)

Nicola Enrichens