L’animale d’affezione

Il tema dell’animale d’affezione è centrale. L’aumento della solitudine, la fragilità di alcune persone e, più in generale, il disagio che spesso si riscontra nei quartieri meno raggiunti dal mondo del diritto, portano a considerare il fatto che un animale da compagnia può mitigare l’emarginazione sociale.

Si suole distinguere gli animali d’affezione (il cane, il gatto, il criceto, il volatile, il coniglio non d’allevamento) dagli animali da reddito (ad es. mucche, pecore, capre e anche i cavalli), in ragione della diversa funzione che tali animali rivestono nel mondo globalizzato.

Recenti interventi legislativi – legge costituzionale n° 1 del 2022 – hanno riformato un articolo della Costituzione, precisamente l’art. 9, affermando che la legge dello stato, nel proteggere l’ambiente, disciplina anche le forme di tutela degli animali, che non sono più “cose”, ma esseri senzienti.

Per questi motivi, la tutela dell’animale d’affezione ha suscitato interesse anche nel campo del diritto (sono ad esempio aumentate le cause per il risarcimento del danno all’animale d’affezione negli Uffici dei Giudici di Pace). Pertanto, nel caso di danni cagionati all’animale d’affezione, il proprietario ha oggi più di un tempo il diritto al risarcimento del danno: si tratta sostanzialmente di un ristoro economico a seguito di un danno qualificato come non patrimoniale (vedi art. 2059 c.c.) anche alla luce del fatto che più recenti riforme che hanno introdotto nel Codice Penale il delitto contro il sentimento degli animali.

Si tratta di un passaggio importante perchè:

  1. Gli animali non sono più cose;
  2. Il risarcimento non è il risultato di una mera decurtazione patrimoniale del colpevole, ma è il prodotto di un danno che prima ancora che alla persona è commesso nei confronti dell’animale d’affezione.

Ci si auspica che questi nuovi importanti interventi non vengano ignorati nel futuro, così come si vuole segnalare che oggi il proprietario dell’animale d’affezione è più tutelato rispetto ad alcuni anni fa.

Alcune questioni rimangono aperte: ad esempio è consigliabile assicurare il proprio animale d’affezione, in caso costui si scontri con altri animali d’affezione (ad es. morsi tra cani, graffi tra gatti, morsi ai passanti, soprattutto nei luoghi più affollati come al mercato o nel corso di eventi che raccolgono molte persone).

In conclusione, anche in Italia la tutela giuridica dell’animale d’affezione ha compiuto passi importanti in adesione alle raccomandazioni dell’ Unione Europea.

Nicola Enirchens