Bonus Baby-sitter valido anche per i nonni

Articolo realizzato da SPI-CGIL Sindacato Pensionati Italiani

Cos’è

Il Decreto Cura Italia, oltre al congedo parentale, prevede la possibilità di richidere un voucher a sostegno delle famiglie definito “Bonus Baby-sitter“. Questo voucher può essere impiegato anche per pagare i nonni, o altri parenti, che aiutano nella gestione dei figli. Una sola la condizione imprescindibile: non devono vivere nella stessa casa del minore.

Il limite di età dei minori da accudire è di 12 anni e non deve essere superato alla data del 5 marzo 2020.

Dal 19 maggio 2020, inoltre, è possibile richiedere un bonus anche per il pagamento di centri estivi e di servizi integrativi per l’infanzia. In questo caso, la validità del bonus è dalla chiusura dei servizi scolastici fino al 31 luglio 2020.

A chi spetta

Il bonus per servizi di baby-sitting e quello per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia sono rivolti alle seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti del settore privato;
  • dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari);
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata;
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • autonomi iscritti alle casse professionali (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari).

Inoltre, potranno usufruire del bonus baby-sitter anche tutti i familiari non conviventi con il richiedente e non titolari della responsabilità genitoriale (nonni, cugini, zii etc.).

Quanto spetta

I bonus spettano nel limite massimo complessivo di 1.200 euro per il nucleo familiare, da utilizzare per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli nel periodo di chiusura dei servizi scolastici. L’ammontare del bonus può raggiungere un importo massimo di 1.200/2.000 euro a seconda della categoria lavorativa del richiedente.

In presenza di più figli di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore agli importi massimi (1.200/2.000 euro).

Il beneficio spetta anche ai genitori affidatari a condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore (naturale o affidatario) non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, CIGS, ecc.), non sia disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata.

Salvo quanto previsto per i minori portatori di handicap grave, in tutti gli altri casi il limite dei 12 anni di età non deve essere superato alla data del 5 marzo 2020.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata online.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Il bonus baby-sitting viene erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia.

Il bonus per i centri estivi è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente.