Di alcuni contratti agrari

Nicola Enrichens – 14/03/2023

SAN MARTINO: QUANDO SCADONO I CONTRATTI AGRARI ED “IL MOSTO DIVENTA VINO”

La materia dei contratti agrari è molto articolata dal punto di vista del diritto anche perché si interseca con altri istituti regolati dal codice civile: si pensi, ad esempio, alla disciplina generale dei contratti e delle obbligazioni e anche ad alcuni contratti tipici quali la locazione, il comodato, il mutuo, la vendita. I contratti agrari, fino a pochi anni fa relegati all’angolo, rivestono oggi un importanza più marcata, in quanto la crisi economica che sta investendo anche l’Italia obbliga, in certo senso, a rivedere l’assetto produttivo del territorio nazionale, a partire dalle risorse disponibili e di più facile utilizzo. Proprio per questo è ragionevole riprendere oggi il discorso dell’ambiente, dell’agricoltura e, dunque, anche dei contratti agrari, che oggi sono affrontati, in prevalenza, da leggi modificative e/o integrative entrate in vigore successivamente al codice civile del 1942. Di seguito se ne indicano alcuni:

1) mezzadrìa (2141 c.c.):

– contratto con cui il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un “podere” e per l’esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili.

2) colonìa parziaria (2164 c.c.):

– contratto con cui il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili.

3) sòccida (2170 c.c.):

– E’ un contratto di natura associativa qualificato dalla comunanza di scopo: in genere riguarda il bestiame e coinvolge il proprietario e l’agricoltore.

4) affitto a coltivatore diretto (v. l. 203/1982):

– E’ un contratto che rientra nell’ambito dell’affitto dei c.d. “fondi rustici”, con cui sostanzialmente il proprietario affitta un terreno coltivabile dietro pagamento di un canone; se l’affitto è rivolto a persona che non è un coltivatore diretto, il canone è diminuito.

E’ importante segnalare che in caso di controversie relative ai contratti agrari si applica il rito del processo del lavoro, con la competenza del Giudice del lavoro, salvo quella espressamente demandata alle sezioni specializzate agrarie; l’aspetto processuale delle cause agrarie è dunque disciplinato dagli articoli del codice di procedura civile che si occupano del processo del lavoro. Questa è forse anche una delle ragioni secondo cui i contratti che abbiamo citato sono stati inseriti dal legislatore nel libro V del codice civile, rubricato “Del lavoro”. Tuttavia, talvolta la competenza in caso di controversia è demandata anche alle sezioni specializzate agrarie, che prevedono una composizione collegiale e anche la presenza di due esperti in materia agraria. L’atto introduttivo della cause agrarie è dunque il ricorso e non l’atto di citazione.

Nicola Enrichens