Il Contratto

31/05/2022 – Nicola Enrichens

Il contratto è un manifestazione di volontà molto importante nel campo del diritto.

L’art. 1321 c.c. precisa che il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare ed estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

La patrimonialità è un requisito essenziale ai fini della sussistenza di un contratto giuridicamente valido, requisito che si ricava sostanzialmente dal diritto delle obbligazioni (art. 1174 c.c.: l’obbligazione deve essere “suscettibile” di valutazione economica).

Le questioni che ruotano attorno all’art. 1321 c.c. e, nello specifico, attorno ai contratti, hanno importanti riflessi nell’economia e nella vita di tutti i giorni.

Per definizione, i contratti possono essere classificati in “tipici” o “atipici”: sono contratti tipici quelli che sono stati elencati nel Codice Civile (ad es. la vendita, la locazione, il comodato, il mandato, l’appalto…).

Sono contratti atipici tutti quelli che le persone, o, meglio, le parti, concludono realizzando “un interesse meritevole di tutela”: in quest’ultimo caso la causa del contratto deve essere lecita e, quindi, non confliggente con altra normativa, sia essa civile, penale o amministrativa (v. art. 1322 c.c.): la liceità del contratto atipico individua, di fatto, una sorta di clausola di salvaguardia che il legislatore ha introdotto per evitare troppa rigidità in campo economico.

Così non è per i diritti reali (ad es. usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi…): si tratta di diritti tassativamente previsti dal Codice Civile. Si suole infatti parlare di “numero chiuso” dei diritti reali.

Altri contratti sono stati introdotti nel tempo con leggi speciali, in ragione del fatto che il Codice del 1942 non poteva prevedere a pieno l’evoluzione tecnologica e commerciale degli anni più recenti: si pensi, ad es. al leasing, al franchising, al factoring.

Detto ciò, l’art. 1325 c.c. considera gli elementi essenziali del contratto, in mancanza dei quali esso è nullo. Di seguito si elencano gli elementi essenziali del contratto:

  1. L’accordo;
  2. L’oggetto;
  3. La causa;
  4. La forma (allorquando essa è prevista a pena di nullità del contratto medesimo: si pensi, ad esempio, all’obbligo di forma scritta per concludere un contratto di locazione).

Dunque, allorquando sussistono tutti questi elementi il contratto è valido e può produrre effetti.

Tra l’altro, mentre i diritti reali “seguono per così dire la cosa”, il contratto ha effetto esclusivo tra le parti che lo concludono, mediante lo schema-base proposta/accettazione.

In sostanza, fatte salve alcune eccezioni, il contratto può definirsi concluso allorquando l’accettazione giunge a conoscenza del proponente.

Nicola Enrichens