Prestazioni indebitamente erogate dall’INPS e modalità di recupero

4 Febbraio 2021 – siulp.it

Può capitare che il pensionato si trovi a dover restituire delle somme indebitamente percepite dall’INPS. Abbiamo varie tipologie di indebito:

1 – indebito derivante dall’errata comunicazione dei dati da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro.

Al riguardo, l’articolo 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/1986 stabilisce che, al di fuori dell’ipotesi di fatto doloso dell’interessato, qualora per errore, contenuto nella comunicazione dell’Ente di appartenenza, venga liquidato un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta, l’Ente responsabile della comunicazione, quale obbligato diretto nei confronti dell’Istituto previdenziale, è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l’interessato da parte dell’Ente datore di lavoro;

2 – indebito accertato in sede di attribuzione del trattamento di pensione definitiva e riferito alla differenza fra trattamento di pensione provvisorio e trattamento di pensione definitiva.

In questo caso, l’articolo 162 del d.P.R. n. 1092/1973 dispone invece il conguaglio a debito nel caso di minore importo del trattamento definitivo di pensione e il recupero dell’indebito direttamente sul trattamento pensionistico nell’ambito del rapporto obbligatorio che si articola secondo lo schema ordinario di bilateralità tra Istituto previdenziale e pensionato.
Sul tema del recupero dell’indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, di cui al citato articolo 162, sono intervenute le Sezioni Riunite della Corte dei Conti che, con le sentenze n. 7/2011/QM e n. 2/QM/2012, hanno rivisitato l’orientamento in precedenza espresso con la sentenza n. 7/2007/QM ed hanno precisato che “Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’Amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. […]”…

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