Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (ADR)

Accade sempre più sovente che il legislatore fornisca agli operatori del diritto la possibilità di risoluzione di vertenze o controversie “in modo alternativo” rispetto alla causa ordinaria.

Questi strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, da alcuni anni a questa parte, hanno preso il nome di ADR. Ne citiamo alcuni: la mediazione, la conciliazione, la negoziazione assistita. Il proposito del legislatore, attraverso l’introduzione di tali ADR, è quello di affievolire il carico dei tribunali, al fine di giungere ad una risoluzione della controversia in via “stragiudiziale”, con gli obiettivi di ridurre i tempi del contenzioso e di conseguire risultati più veloci anche per l’utenza.

Ad esempio, per ciò che concerne il processo del lavoro e, quindi, per tutte le cause che riguardano i lavoratori pubblici e privati, prima di adìre un tribunale è sempre possibile, per le parti, cercare un accordo in via conciliativa, nelle sedi dell’Ispettorato del lavoro competente. Inoltre, per le cause che riguardano diritti disponibili – quindi trasferibili ad altri oppure che possono essere oggetto di rinuncia -, è fatto obbligo di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita per “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro”.

In questi casi “l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (art. 3, co. 1 d.l. 132/2014): si tratta, sostanzialmente, di un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti nell’Albo ordinario oppure , per ciò che concerne la pubblica amministrazione, nell’albo speciale delle amministrazioni pubbliche.

Vi è, poi la mediazione, che, anche in questo caso, è strumento preventivo e obbligatorio per alcune tipologie di contenzioso, in particolare nelle cause di responsabilità medica, nelle cause relative a i diritti reali (ad es. servitù, superficie, uso, abitazione), nel diritto delle locazioni, nel contratto di comodato e, in fine , in tema di affitto di azienda.

In definitiva, gli istituti di ADR dovrebbero aiutare le parti assistite dagli avvocati, nel campo del diritto civile, da un lato ad evitare tempi troppo lunghi per la risoluzione di situazioni contingenti nel breve periodo e, per altro lato, dovrebbero aiutare la giustizia civile nella riduzione del contenzioso.

Naturalmente, qualora i procedimenti di ADR non si concludessero con un esito positivo o, comunque, soddisfacente, le parti potranno, successivamente, rivolgersi ad un giudice nelle sedi opportune.

Nicola Enrichens